Metodo Di Bella, il giudice del Tribunale dell’Aquila condanna l’ASL al pagamento delle spese sostenute per la terapia Di Bella: 'la Costituzione assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere cure e terapie che possano, anche temporaneamente, assicurare un’esistenza decorosa e libera'.

METODO DI BELLA – Ancora un passo in avanti per giungere alla libertà di cura: nelle scorse settimane, il giudice del lavoro dell’Aquila, Anna Maria Tracanna, ha emesso una sentenza in cui riconosce a una malata di cancro il diritto a potersi curare con il metodo Di Bella.

Ed ancora una volta un’Asl, quella di Avezzano Sulmona, dovrà rimborsare le spese per la terapia, poiché la paziente già operata nel 2008 e con problemi cardiopatici, non tollera sia la chemioterapia sia la radioterapia.

 
 

Leggendo la sentenza, si evidenzia la scelta fatta dal giudice del lavoro:
 

A ben vedere infatti, l’art. 32 della Costituzione non può essere considerato come una monade ma va riletto e interpretato anche alla luce degli altri diritti e doveri scolpiti nella carta costituzionale quali l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà ,l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di assicurare il pari trattamento a tutti gli individui e, soprattutto, il fondamentale obbligo di rispettare la libertà individuale e che si esplica anche nell’inviolabile diritto di scelta della cura da intraprendere…” “In particolare, quando la medicina ufficiale non proponga delle valide soluzioni o quando le stesse non sono ulteriormente percorribili, la Costituzione, cristallizzando la tutela del diritto alla salute in senso lato, assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere cure e terapie che, pur nell’incertezza del risultato, possano, anche temporaneamente, assicurare un’esistenza decorosa e libera – per quanto possibile – dalle sofferenze. A tutela del preminente bene della salute, dunque, anche il medico, nella sua scienza e coscienza, dovrà sentirsi libero di prescrivere al paziente quelle cure che egli ritenga maggiormente idonee a raggiungere un beneficio, sia esso la guarigione, sia esso la stabilizzazione della malattia intesa come non peggioramento…

Con questa sentenza, si fa chiarezza anche sulla questione riguardante la rimborsabilità dei farmaci, poiché l’elenco di medicine pagate dal sistema sanitario è governato da regole rigide che si scontrano con il naturale diritto alla salute.
In poche parole, i farmaci testati e in commercio, non sono rimborsati se si usano secondo altra indicazione rispetto a quelle indicate. Tipico l’esempio della somatostatina che è rimborsata se si è affetti da un tumore neuroendocrino e non un altro tipo di cancro. Ma i tecnici del Ministero dimenticano che una molecola può svolgere più funzioni. Ed anche in questo caso, la sentenza del giudice dell’Aquila conferma la rimborsabilità dei farmaci, anche se non previsto dagli elenchi ministeriali:
 

A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta e ha ammesso la possibilità di disapplicare l’atto amministrativo contenente gli elenchi dei medicinali ammessi a carico del sistema sanitario poiché in contrasto con la legge. La Corte di Cassazione negli anni ha affermato che il criterio dell’economicità non può spingersi fino al punto di escludere l’esenzione della spesa di un farmaco che risulti indispensabile e insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata.

Ci troviamo di fronte ad un precedente molto importante per quanto riguarda la libertà di cura, il malato, ha diritto di scegliere come curarsi. E proprio per questo motivo che ognuno può usufruire delle cure che ritiene opportune per curare la propria patologia, e il medico deve essere libero di prescriverle. Libertà di cura significa che il sistema sanitario deve rimborsare i costi di queste cure, esattamente come rimborsa a chi le sceglie la prima chemioterapia, la seconda chemioterapia e così di seguito.
Il giudice con la sua sentenza ha deciso che il diritto alla scelta della cura è inviolabile.

Di Carmine Zamprotta

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